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LEGISLACIÓN Y DENUNCIAS - Otros Países
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LEGGE 12 OTTOBRE 1993, n. 413 (GU n. 244 del 16/10/1993)
NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE. |
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188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 310 LAVORO DI OBIETTORI DI COSCIENZA
188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 223 LIBERTA' DI COSCIENZA
Materia: SANITÀ
PD: S9933521
URN: urn:nir:stato:legge:1993-10-12;413
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1. DIRITTO DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
1 . I CITTADINI CHE, PER OBBEDIENZA ALLA COSCIENZA, NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLE LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE RICONOSCIUTE DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, DALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DAL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI, SI OPPONGONO ALLA VIOLENZA SU TUTTI GLI ESSERI VIVENTI, POSSONO DICHIARARE LA PROPRIA OBIEZIONE DI COSCIENZA AD OGNI ATTO CONNESSO CON LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
ART. 2. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
1 . I MEDICI, I RICERCATORI E IL PERSONALE SANITARIO DEI RUOLI DEI PROFESSIONISTI LAUREATI, TECNICI ED INFERMIERISTICI, NONCHÉ GLI STUDENTI UNIVERSITARI INTERESSATI, CHE ABBIANO DICHIARATO LA PROPRIA OBIEZIONE DI COSCIENZA, NON SONO TENUTI A PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE ALLE ATTIVITÀ ED AGLI INTERVENTI SPECIFICAMENTE E NECESSARIAMENTE DIRETTI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
ART. 3. MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO
1 . L'OBIEZIONE DI COSCIENZA È DICHIARATA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE O DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO.
2 . GLI STUDENTI UNIVERSITARI DICHIARANO LA PROPRIA OBIEZIONE DI COSCIENZA AL DOCENTE DEL CORSO, NEL CUI AMBITO SI POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE, AL MOMENTO DELL'INIZIO DELLO STESSO.
3 . LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PUÒ ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO.
4 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, L'OBIEZIONE DI COSCIENZA È DICHIARATA DALL'INTERESSATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PRESSO LA QUALE SI SVOLGONO ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA.
5 . TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE LEGITTIMATE A SVOLGERE SPERIMENTAZIONE ANIMALE HANNO L'OBBLIGO DI RENDERE NOTO A TUTTI I LAVORATORI E GLI STUDENTI IL LORO DIRITTO AD ESERCITARE L'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE. LE STRUTTURE STESSE HANNO INOLTRE L'OBBLIGO DI PREDISPORRE UN MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE A NORMA DELLA PRESENTE LEGGE.
ART. 4. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
1 . NESSUNO PUÒ SUBIRE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI, PER ESSERSI RIFIUTATO DI PRATICARE O DI COOPERARE ALL'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
2 . I SOGGETTI CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DICHIARINO LA PROPRIA OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE HANNO DIRITTO, QUALORA SIANO LAVORATORI DIPENDENTI, PUBBLICI E PRIVATI, AD ESSERE DESTINATI, NELL'AMBITO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ESISTENTI, AD ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE, CONSERVANDO MEDESIMA QUALIFICA E MEDESIMO TRATTAMENTO ECONOMICO.
3 . NELLE UNIVERSITÀ GLI ORGANI COMPETENTI DEVONO RENDERE FACOLTATIVA LA FREQUENZA ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO IN CUI È PREVISTA LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE. ALL'INTERNO DEI CORSI SONO ATTIVATE, ENTRO L'INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, MODALITÀ DI INSEGNAMENTO CHE NON PREVEDANO ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE PER IL SUPERAMENTO DELL'ESAME. LE SEGRETERIE DI FACOLTÀ ASSICURANO LA MASSIMA PUBBLICITÀ DEL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 151): PRESENTATO DAL SEN. PROCACCI ED ALTRI IL 28 APRILE 1992. ASSEGNATO ALLA 12A COMMISSIONE (SANITÀ), IN SEDE REFERENTE, IL 3 GIUGNO 1992, CON PARERI DELLE COMMISSIONI 1A, 2A, 4A, 5A, 7A E 11A. ESAMINATO DALLA 12A COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 7, 21 OTTOBRE 1992; 19 NOVEMBRE 1992. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA 12A COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 15 FEBBRAIO 1993. ESAMINATO DALLA 12A COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 17 FEBBRAIO 1993 E APPROVATO IL 24 FEBBRAIO 1993. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2349): ASSEGNATO ALLA XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 10 MARZO 1993, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, II, V, VII, XI E XIII. ESAMINATO DALLA XII COMMISSIONE IL 21 APRILE 1993 E APPROVATO IL 22 SETTEMBRE 1993.
DATA A ROMA, ADDÌ 12 OTTOBRE 1993
SCALFARO CIAMPI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO |
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LEGGE 14 agosto 1991 n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo |
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30-8-1991 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 203
LEGGI DECRETI, E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 14 agosto 1991 n. 281.
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. l. Principi generali
I. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corrotta convivenza tra uomo e animale e di i tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
El Estado promueve y regula la tutela de los animales de compañía, condena los actos de crueldad en su contra, y el maltrato y el abandono, a fin de favorecer la correcta convicencia entre el hombre y los animales y tutelar la salud pública y ambiental.
Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato tenuto conto del progresso scientifico presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 37 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma I dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui ai comma I dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3. Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dlla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma in di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine ne di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma é assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione dei randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art . 4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art . 5. Sanzioni.
I. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere, il proprio cane all'anagrafe di cui ai comma 1 dell'articolo 3, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una soma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
Abrogato dalla legge 20.07.2004 n. 189 (Maltrattamenti).
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale é elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.
6. Le entrate derivati dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art . 6. Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento o di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all’imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’attamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art . 7.
1. Sono abrogati gli articoli 130,131,132, 133 , 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art . 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione é determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma I. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1998, n. 400.
Art . 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'unno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addì 14 agosto 1991
COSSIGA ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli MARTELLI
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